Art. 34.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la controversia ha per oggetto un contributo previdenziale è competente per territorio il tribunale tributario del luogo in cui ha sede l'ufficio provinciale dell'ente previdenziale».